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Termine Definizione
CASSA INTEGRAZIONE

La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

  • eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

  • situazioni temporanee di mercato.

L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).

Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2009 è di 1.063,57 ed è elevato a € 1.278,31 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,31).

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . Per quanto tempo: la cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa. Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

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