Vocabolario delle parole più usate

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Termine Definizione
PIGNORAMENTO

La forma più importante del processo esecutivo che ha per oggetto l´espropriazione dei beni del debitore nel caso in cui non adempia al pagamento della somma di denaro dovuta. Le forme di questo procedimento sono regolate dal codice. Il pignoramento è l´atto con cui si assoggetta il bene all´azione esecutiva e quindi alla sua vendita. Vi sono dei beni dichiarati impignorabili da speciali disposizioni di legge (art.545 c.p.c.; artt. 170, 326, 828, 1558, 1881,1923, 2117, 2531, 2614 c.c.):

  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi (sono tuttavia esclusi i mobili, meno letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato). Va osservato che tra i beni che possono essere pignorati rientrano la TV e il videoregistratore.

  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;

  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;

  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

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